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Il ddl lavoro attende la firma del presidente della Repubblica

Art. 18, cresce il peso dei privati nelle controversie di lavoro

L'impianto della legge è quello di sostuire alcune funzioni dello Stato in materia di giustizia

L'approvazione, per ora al Senato in attesa della firma del presidente della Repubblica, del ddl lavoro collegato alla Finanziaria, sta provocando polemiche accese in quanto introduce elementi nuovi per quanto riguarda la risoluzione delle controversie di lavoro coinvolgendo un aspetto delicato come quello relativo all'art. 18. La possibilità di poter ricorrere ad un arbitro terzo invece che al tradizionale giudice del lavoro apre scenari che fino ad ora non erano contemplati nell'impianto giuridico. (video) Intervista al prof. Giampiero Proia, docente di Diritto del lavoro e Diritto della Sicurezza Sociale all'università Roma Tre

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Al di là delle considerazioni sulle implicazioni che una tale norma potrebbe far ricadere sulla contrattazione collettiva, i vulnus costituzionali in discussione e la modificazione sostanziale del ruolo del sindacato, temi per i quali si è già aperto il conflitto tra settori dell'opposizione, la Cgil e il governo, appare evidente la comparsa di un elemento nuovo e cioè la gestione affidata ai privati di alcune procedure giuridiche.


Il prof Giampiero Proia, docente di Diritto del lavoro e Diritto della Sicurezza Sociale all'università Roma Tre spiega come «l'obiettivo è quello di sviluppare anche il materia di lavoro il ricorso a forme alternative di giustizia rispetto alla tradizionale giurisdizione per una serie di elementi, sia di carattere pratico ma anche sistemico».


Quali?


«Ci sono due punti che indubbiamente hanno una certa rilevanza sostanziale e da questo punto di vista l'incidenza sul sistema è sostanziale e non va minimizzata. La prima novità è quella che riguarda la possibilità di stipulare clausole compromissorie anche al momento dell'assunzione e dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Il secondo elemento è costituito dal fatto che viene previsto che la controversia potrà essere risolto dall'arbitro secondo equità».


Che significa?


«Se la preoccupazione è quella che all'atto dell'assunzione con una clausola compromissoria si disponga di diritti, la risposta è senza dubbio no. La clausola compromissoria ha soltanto all'oggetto l'obbligo tra le parti di ricorrere in caso di controversia ad un arbitro non statuale piuttosto che al giudice dello Stato».


 Ma l'arbitro, piuttosto che il giudice che è sottoposto alla legge, a chi risponde?


«La teoria che ritiene che il giudizio secondo equità corrisponda ad una valutazione soggettiva dell'arbitro, è a mio avviso minoritaria. E' difficile sostenere che si possa fare un giudizio secondo equità totalmente difforme dal diritto».


 Allora o la norma è inutile oppure qual'è il vantaggio?


«Il sistema delle garanzie giurisdizionali è sulla carta il sistema perfetto, e quindi, sempre sulla carta, un sistema di garanzie procedurali diverso sembra essere per definizione meno buono. Quindi posso capire che si abbia l'impressione che vada verso il basso. Purtroppo quello che è sulla carta non è detto affatto che corrisponda a quello che è in concreto. La valutazione che ha portato a sviluppare il giudizio arbitrale è improntata alla migliore qualità. Di fatto il giudizio arbitrale potrebbe riuscire a conseguire maggiori risultati qualitativi».


 Privato è bello dunque?


«Da una ventina di anni, contro certe derive di eccessivo sviluppo delle funzioni dello Stato che ha portato in concreto a svolgerle male, si è sviluppato un discorso che ha aumentato il coinvolgimento dei privati nella gestione di questi servizi».


 


 

(alessandro fioroni)2010-03-16 13:23:59
Fonte foto: (ami)

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