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il lodo Alfano viola gli articoli 3 e 138 della Carta costituzionale

Lodo Alfano, la Consulta spiega i motivi della bocciatura

Sarebbe stato cambiato il principio dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge

La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni che spiegano la decisione circa la bocciatura del lodo Alfano. Nelle 60 pagine del documento redatto dai giudici viene chiaramente detto che il provvedimento voluto dal governo violava gli articoli 3 e 138 della Carta, cioè i principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e le procedure che regolano una revisione costituzionale. Smontata anche la teoria del “legittimo impedimento”, cioè l'impossibilità di conciliare l'esigenza di presenziare alle udienze con gli incarichi legati alle funzioni istituzionali.

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Le motivazioni della sentenza sul lodo Alfano, rese note nella tarda serata di ieri dalla Consulta della Corte Costituzionale, non lasciano dubbi sulla via seguita dai giudici. Nelle 60 pagine che spiegano la decisione della Corte viene spiegato bene che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2008, perché viola gli articoli 3 e 138 della Carta. Cioè i principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e le procedure che regolano una revisione costituzionale.


I giudici hanno bocciato il lodo Alfano perchè non è previsto dalla Costituzione, quindi per renderlo attuabile si sarebbe dovuta modificare la Carta cosa che non è possibile fare attraverso una legge ordinaria. Inoltre viene sottolineato che le cariche dello stato devono rispondere al principio di«primus inter pares» e non «primus super pares» come era stato interpretato dai legali del presidente del Consiglio. In sostanza, sebbene ricoprano un alto incarico, i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera e del Senato sono cittadini come gli altri e come tali devono poter essere sottoposti a giudizio.


Tale conclusione è ben spiegata nelle motivazioni della Consulta: «La sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali - scrivono i giudici nella sentenza n.262 - e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione».


Smontata anche la teoria del “legittimo impedimento”, cioè l'impossibilità di conciliare l'esigenza di presenziare alle udienze con gli incarichi legati alle funzioni istituzionali. Anche in questo caso la Corte illustra la sua decisione con chiarezza: «Il legittimo impedimento a comparire ha già rilevanza nel processo penale» e, pertanto - si spiega nella sentenza - non appare necessario il ricorso al lodo Alfano per tutelare la difesa dell'imputato impedito a comparire nel processo per ragioni inerenti all'alta carica da lui ricoperta»


 


 


 

(ami)2009-10-20 10:00:07
Fonte foto: Medapapandreu

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